La questione posta all’attenzione del giudice, attiene alla fattispecie di un ex militare, riconosciuto inidoneo al servizio militare permanente, e a seguito di ciò transitato nei ruoli civili, il quale deducendo un aggravamento delle proprie condizioni di salute, chiedeva il trasferimento dalla sede di lavoro ad altro luogo più vicino alla propria residenza.
L’aggravamento del quadro nosologico veniva ricondotto dal ricorrente, al fatto che lo stesso doveva assoggettarsi, quotidianamente, ad un lungo viaggio con i mezzi pubblici, per raggiungere il luogo di lavoro, con contestuale esposizione al rumore, esposizione che aveva determinato un aggravarsi della patologia di cui risultava sofferente.
La decisione risulta interessante nel cogliere i limiti di applicabilità dell’art. 2087 c.c., come richiamato dal ricorrente a fondamento della propria richiesta di mobilità.
La pronuncia, parte dal presupposto che le condizioni di lavoro erano state oggetto di un’apposita contrattazione tra le parti, Pubblica Amministrazione e dipendente, successiva al riconoscimento della inidoneità al servizio militare.
Accertata dunque la inidoneità al servizio, il dipendente era stato correttamente allontanato dall’esposizione al rischio, attraverso il transito nei ruoli civili.
Inoltre, dalla documentazione in atti, non vi era prova del rapporto di causa-effetto tra l’aggravamento della patologia lamentata dal ricorrente e le condizioni di lavoro, sia come ambiente lavorativo che come mansioni oggetto della prestazione.
Alla luce di ciò la pronuncia stabilisce che, venuti meno pertanto, i presupposti che legittimano l’applicabilità delle norme sulla mobilità interna per motivi psicofisici dei dipendenti, come previsti dal CCNL, dal regolamento del datore di lavoro e dalla Legge 626/1994, non è possibile dilatare il precetto dell’art. 2087 c.c. a tal punto da imputare al datore di lavoro la responsabilità oggettiva derivante da danni conseguenti a contingenze estrinseche alle condizioni di lavoro.
Ciò, anche perché l’art. 2087 c.c. rappresenta una norma di chiusura del sistema , che non impone al datore di lavoro un obbligo assoluto di rispettare ogni possibile ed innominata cautela, volta ad evitare qualsivoglia lesione, sussistendo specifici obblighi di comportamento regolamentati dalle norme antinfortunistiche.
Avv. Paola Pezzali